Previste agli artt. 82 e 83 dello Statuto
delle Nazioni Unite, regioni dei territori sottoposti a regime fiduciario che, a
causa dell'importanza della loro posizione geografica, sono soggette al
controllo diretto del Consiglio di Sicurezza. A tale organo spetta, in
particolare, di impartire alla potenza che amministra le regioni qualificate
come
z.
s. disposizioni per l'introduzione in essa di basi militari
e la permanenza di forze armate.