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Zone strategiche.

Previste agli artt. 82 e 83 dello Statuto delle Nazioni Unite, regioni dei territori sottoposti a regime fiduciario che, a causa dell'importanza della loro posizione geografica, sono soggette al controllo diretto del Consiglio di Sicurezza. A tale organo spetta, in particolare, di impartire alla potenza che amministra le regioni qualificate come z.s. disposizioni per l'introduzione in essa di basi militari e la permanenza di forze armate.